Attualmente il counseling in Italia è una professione non regolamentata. Lo Stato non definisce cioè quali siano i criteri minimi per esercitarla e non ne regolamenta l’accesso, cosa che invece accade con le così dette professioni regolamentate (conduttore di impianti termici, guida alpina, insegnante di autoscuola, etc.), alcune delle quali, organizzate in “ordini professionali”, prendono il nome di professioni ordinate (medico, avvocato, ingegnere, commercialista, etc.).
Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 del gennaio 2013, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate, che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da una associazione professionale – come nel caso di AssoCounseling – un Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
La Legge 4/2013 non “riconosce” né “regolamenta” la professione di counselor, ma definisce un perimetro entro il quale esercitare:
- Il counseling (così come tutte le altre professioni non regolamentate: grafologo, sommelier, fiscalista, etc.) è una professione intellettuale, con tutto ciò che da questo ne deriva.
- Sono escluse dalla Legge tutte quelle attività che risultano riservate a soggetti iscritti in albi o in elenchi.
- L’esercizio della professione è libero, essendo gli unici vincoli quelli definiti dalla normativa (sia civile sia penale) trasversale a tutte le professioni.
- Chi lo desidera può iscriversi a un’associazione professionale la quale, a sua volta, per definirsi tale deve essere strutturata sulla base delle indicazioni presenti nella norma.
- Iscriversi a un’associazione professionale comporta il possesso dei requisiti definiti dall’associazione (per potersi iscrivere) e il rispetto dei regolamenti associativi (per poter mantenere l’iscrizione).
AssoCounseling è stata la prima associazione italiana ad essere inserita negli elenchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che allora si chiamava Ministero dello Sviluppo Economico) e a rilasciare l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
Fisco e previdenza
Da un punto di vista fiscale chi esercita l’attività di counseling si trova ad operare sul medesimo piano di un qualunque altro professionista, regolamentato o meno. È possibile dunque esercitare la libera professione, operare attraverso rapporti di collaborazione, lavoro subordinato, etc.
Dal 1° gennaio 2025, grazie all’enorme lavoro di tante associazioni professionali coordinate dal CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali), il counseling ha finalmente un codice ATECO tutto suo: 88.99.01.
Da un punto di vista previdenziale il counseling, non avendo una propria cassa autonoma (come ad esempio medici e avvocati), si riferisce alla gestione separata dell’INPS.
AssoCounseling mette gratuitamente a disposizione delle socie e dei soci delle guide specifiche redatte da consulenti esperti, facsimili da utilizzare nel lavoro quotidiano nonché consulenze specialistiche su queste tematiche.
Privacy e riservatezza
La comunità dei counselor, al pari di qualunque altra categoria professionale, è tenuta ad ottemperare alla vigente normativa sulla privacy. In merito alla riservatezza, avendo la Legge 4/2013 ricompreso il counseling nell’alveo delle professioni intellettuali, anche la categoria delle counselor e dei counselor è tenuta all’obbligo del segreto professionale. AssoCounseling chiede inoltre, attraverso il Codice Deontologico nonché specifiche linee guida, standard elevati in merito alla riservatezza degli interventi.
AssoCounseling mette gratuitamente a disposizione delle socie e dei soci delle guide specifiche redatte da consulenti esperti, facsimili da utilizzare nel lavoro quotidiano nonché consulenze specialistiche su queste tematiche.